MATERIALE PER PREPARARSI AL TEMA IN CLASSE - presentazione del trattato di Beccaria

N.B. Trovate in grassetto i passaggi rilevanti

Dei delitti e delle pene  è il titolo di  un trattato che l'illuminista  lombardo Cesare Beccaria (1738-1794) scrive  nel corso del 1763 e pubblica l’anno successivo; un’opera che ebbe immediato successo in tutto il continente europeo. Il fine di  Beccaria nello scrivere il trattato era quello di sottolineare i difetti delle legislazioni giudiziarie a lui contemporanee e, nello stesso tempo, di avanzare possibili soluzioni per porre rimedio alle lacune e alle ingiustizie dei vari sistemi penali. Influenzato dalle teorie esposte da Jean Jacques Rousseau nel suo Contratto sociale (1762)  e ammiratore del pensiero del filosofo inglese John Locke, nel breve trattato Beccaria parte dal concetto della convivenza comune: gli uomini, sostiene, hanno sacrificato una parte delle loro libertà, accettando di vivere secondo le regole della comunità, in cambio di una maggiore sicurezza e di una maggiore utilità. L’autorità dello Stato e delle leggi è quindi da considerarsi legittima finché non oltrepassi certi limiti accettati dai governati in nome del bene comune. Citando direttamente Montesquieu (1689-1755), l’autore ripete come ogni punizione che non derivi dall’assoluta necessità sia tirannica. Il sovrano ha il diritto di punire, ma tale diritto è fondato sull’esigenza di tutelare la libertà e il benessere pubblici dalle “usurpazioni particolari”: nessun arbitrio deve essere perpetrato poiché nel decidere l’entità della pena l’unico criterio da seguire è “l’utile sociale”.

Le proposte cardine avanzate dal filosofo sono le seguenti: una decisa battaglia contro l’oscurità delle leggi, perché questa conduce a una varietà di interpretazioni, spesso arbitrarie, che favoriscono gli abusi; la necessità di rendere pubblici i giudizi, per non dar adito a sospetti di ingiustizia e tirannide, e la necessità di estirpare il sistema delle denuncie anonime, pratica che alimenta i riprovevoli istinti della vendetta e del tradimento; l’opposizione netta alla tortura e alla pena di morte. La prima non garantisce l’emergere della verità, oltre ad essere una pratica disumana, poiché davanti al dolore fisico chiunque sarebbe disposto a confessare qualsiasi delitto. Inoltre, seguendo il principio esposto dal Beccaria nei primi capitoli, siccome il diritto di punire non deve andare oltre la necessità di tutelare i cittadini dagli elementi più pericolosi, non è giusto accanirsi sugli accusati prima di aver provato la loro colpevolezza. Riguardo la pena di morte, essa va abolita in quanto viene meno allo spirito del contratto sociale (nessun uomo è disposto a dare la propria vita in nome della convivenza comunitaria), e perché non è un deterrente efficace contro la criminalità: secondo Beccaria spaventa più l’idea di una lunga pena detentiva che non l’idea di una pena durissima, ma istantanea. È importante anche che la pena segua in tempi brevi il reato commesso, per non lasciare l’indiziato nell’incertezza riguardo la sua sorte e per imprimere nella mente dei cittadini la consequenzialità di colpa e pena. Altri due principi fondamentali e innovatori del trattato sono l’attribuzione di un carattere laico alla pena e l’importanza della prevenzione dei delitti. Beccaria separa nettamente la nozione di peccato da quella di crimine, la punizione per essere venuti meno alle leggi non ha niente a che spartire con l’espiazione di un peccato nel senso cristiano: la pena assegnata dall’autorità giudiziaria è solo un mezzo per impedire che avvengano o si ripetano determinate violazioni. Ma soprattutto è importante cercare di prevenire i crimini, educando alla legalità; bisogna fare in modo che le leggi siano chiare e facili da comprendere per tutti, che siano rispettate e temute. In definitiva, lo scopo della pena è fare in modo che un danno commesso nei confronti della società non si ripeta e di scoraggiarne altri: la pena non è più, nella visione di Beccaria, uno strumento per “raddoppiare con altro male il male prodotto dal delitto commesso”, ma uno strumento per impedire che al male già arrecato se ne aggiunga altro ad opera dello stesso criminale o ad opera di altri che dalla sua impunità potrebbero essere incoraggiati. La pena è un mezzo di difesa, un mezzo di prevenzione sociale.  

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