INDICAZIONI PER ORE DI EDUCAZIONE CIVICA DI MARTEDI' 21 - SOLO ORALE
Di ogni articolo è necessario saper fornire un commento. Come modello, propongo un mio commento dell'articolo 12, il quale indica quali debbano essere i colori della bandiera e come si trovino disposti.
Dal momento che si colloca come il dodicesimo dei fondamentali, evinco che rappresenti una delle colonne portanti, dalle quali l'intero edificio costituzionale viene sorretto. Dunque i padri fondatori, i costituenti, hanno ritenuto fondamentale indicare il modo in cui la bandiera dovesse presentarsi, con connesse precise simbologie e contenuti storici, agli italiani e al mondo. Ricordo, infatti, che le bandiere nazionali sono sempre utilizzate in occasione di eventi sportivi (dai campionati alle olimpiadi) e che gli sportivi sono tenuti a rappresentare i propri paesi utilizzando il contrassegno riconoscibile universalmente della bandiera. Sono inoltre sempre presenti, ovviamente, in occasioni ufficiali connesse con la vita dello Stato e sventolano in tutti gli edifici pubblici, comprese le scuole. La bandiera, insomma, riassume in sé il significato dell'appartenenza a una certa nazione, sintetizza un'idea di unità, di compartecipazione, di rappresentanza, contiene anche il riferimento al fatto che essere cittadini di un certo Stato comporti la condivisione di una memoria storica. A proposito di questo, non è secondario ricordare, nel nostro caso, che il tricolore fa la sua comparsa con Napoleone nel 1796 (lo adotta per le regioni lombarde), passa alla Repubblica Cispadana l'anno seguente, e poi alla Cisalpina. La repubblica italiana (formazione provvisoria sostanzialmente sotto il controllo della Francia di Napoleone) lo adotta nel 1801,e analogamente fa il Regno italico durato dal 1805 al 1814. Dopo la restaurazione, nel periodo risorgimentale, se ne riappropriano i carbonari, nel 1821 e nel 1831, e soprattutto esso diventa la bandiera della Giovine Italia e di Garibaldi in America: successivamente, ogni governo costituzionale emerso dai moti del '48-'49 se ne appropria. Il 23 marzo 1848 Carlo Alberto lo proclama bandiera nazionale, inserendovi, bordato di blu, lo scudo dei Savoia. Così resta fino al 2 giugno 1946 (passando quindi indenne attraverso la proclamazione nel 1861 del Regno d'Italia), quando lo scudo dei Savoia viene cancellato dalla bandiera. L'eliminazione dello scudo dei Savoia da questo simbolo di memoria collettiva ha quindi un preciso significato ideologico, e così pure il ricorso a un tricolore nato, come si è visto, a ridosso della rivoluzione francese: fa riferimento a una nazione che ha iniziato a pensarsi (nel senso proprio di autorappresentarsi) unita in concomitanza col diffondersi di ideali di libertà da un potere monarchico opprimente. Per quanto, infatti, ne sia stato Napoleone (a sua volta diventato imperatore) il promotore, tuttavia è innegabile che molti spiriti combattivi (con le parole e con gli atti) del periodo risorgimentale, pur nella varietà di ispirazioni ideologiche (da quelle radicali e democratiche, alle repubblicane, alle monarchiche e moderate) abbiano colto soprattutto la portata libertaria (rispetto all'ancien régime) dello spirito rivoluzionario francese.
Per vostra comodità, riporto anche di seguito la formulazione letterale di tutti gli articoli, compreso il 9 nella nuova formulazione. Avete così a disposizione tanto le sintesi (nel post precedente) quanto gli articoli. Ovviamente occorre poi considerare soprattutto l'articolo 9 e la critica di Montanari all'aggiunta che poi è stata approvata. Tutti sarete interpellati, dopo un breve confronto, almeno su uno degli articoli e più d'uno sul 9.
Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art.7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.[1]
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.[2]
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Commenti
Posta un commento